Sarnonico anno 1912


PIANI DI SICUREZZA
Il D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni "prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili". Per questo nei cantieri edili in cui è prevista la presenza di più imprese, con una durata dei lavori superiore a 200 uomini/giorno o in cui c'è rischio di seppellimento o di caduta dall'alto dei lavoratori, o altri pericoli specifici, è necessario per il committente nominare un coordinatore per la progettazione ed un coordinatore per l'esecuzione dei lavori (che può essere anche lo stesso soggetto). Il Coordinatore per la progettazione deve redigere un Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ed un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, mentre il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve verificare che siano applicate le disposizioni del Piano medesimo, l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza (POS) di ogni singola impresa, organizzare la cooperazione ed il coordinamento delle imprese, segnalare irregolarità e inadempienze nell'osservanza dei PSC e POS al committente o eventualemente all'ASL competente e, nel caso di grave pericolo interrompere i lavori.

Lo Studio è in grado sia di redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento che di espletare le funzioni di Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l'esecuzione dei lavori edili per qualsiasi tipo di cantiere che necessita di tali figure, in base a quanto riportato nel suddettoDecreto.